Con la pensione di ottobre il pagamento è avvenuto con valuta 1° ottobre, per le pensioni in pagamento presso Poste Italiane, e 3 ottobre per quelle in pagamento presso gli istituti di credito.
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di ottobre, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021 (queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono). Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2022, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2022. Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di ottobre il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2021 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua. Nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro, con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2022.
Sul rateo di ottobre verrà posto in pagamento un incremento di due punti percentuali del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento. L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro.
Proseguono anche sulla mensilità di ottobre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.
Sul rateo di pensione di ottobre si procede:
- al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
- I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2022 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.