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Via al rimborso per il mancato adeguamento delle pensioni

Via al rimborso stabilito dall’Inps dei trattamenti pensionistici il cui blocco era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Arriva così il risarcimento del mancato adeguamento degli assegni scattato nel 2012 e deciso dal Governo Monti.

Destinatari coloro che ricevono una pensione  tra 3 e 6 volte il minimo Inps, importi compresi cioè tra i 1.405 euro lordi e i 2.810 euro al mese.  Le somme oscilleranno tra i 300 e i 1.000 euro circa, con il beneficio massimo di 955 euro per gli assegni da 1.800 euro al mese.  Per le pensioni da 1.500 euro mensili l’una tantum scenderà a 796 euro, mentre la media per chi prende da 1.900 e 2.200 euro al mese sarà di circa 500 euro.

L’una tantum, infatti, comprende 210,6 euro di arretrati relativi al 2012, 447,2 euro per il 2013, 89,96 per il 2014 e 48,51 per il 2015. Al normale assegno mensile, saranno quindi aggiunti gli arretrati maturati tra il 2012 e i primi sette mesi del 2015, per effetto della rivalutazione introdotta dal governo con il decreto del 21 maggio scorso.

Le somme arretrate, spiega l’Inps, devono essere assoggettate ad Irpef con il regime della tassazione separata, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31 dicembre 2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.

I rimborsi per le pensioni comprese tra le tre e le sei volte il minimo sono dovuti anche nel caso in cui il titolare del trattamento sia nel frattempo deceduto.  Gli eredi però dovranno presentare una domanda, spiega una circolare dell’Inps. “Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate” si legge nel testo. “Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione”.

Come stabilito dal Governo – che ha voluto limitare al massimo l’impatto della sentenza della Consulta sui conti pubblici – il rimborso è parziale rispetto a quella che sarebbe stata la restituzione totale della mancata rivalutazione. Secondo i calcoli dell‘Ufficio parlamentare di bilancio la restituzione è pari a circa il 12%.

L’assegno però sarà più consistente anche per il rimborso delle tasse. Rimborsi e conguagli relativi al 730 saranno ripagati questo mese sia per le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno che per quelle arrivate entro la seconda scadenza del 20 luglio, grazie all’apposita procedura d’urgenza avviata dall’Inps. A settembre saranno invece computati tutti i conguagli a debito o a credito inviati da Agenzia delle Entrate e Caf dopo il 20 luglio.